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MALTRATTAMENTO ANIMALE

 

Abbandono degli animali:giro d'affari


Sull’abbandono degli animali si è innestato un giro di affari stimato intorno ai 500 milioni di euro: alcuni privati hanno costruito la loro fortuna grazie a convenzioni miliardarie con amministrazioni locali compiacenti, spesso aggiudicate con gare d’appalto al ribasso d’asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti, veri e propri lager dove è impedito l’accesso a chiunque e da dove i cani non usciranno mai.

Le strutture pubbliche sono spesso insufficienti o a volte totalmente inesistenti; in questi casi diventa più semplice per le amministrazioni incapaci di trovare soluzioni che tengano conto del rispetto degli animali, dare in appalto esterno a privati la gestione dei canili. Il contributo economico elargito per ogni cane può variare da 2 a 7 € al giorno e gli appalti possono arrivare a raggiungere cifre altissime a volte milionario. Diventa chiaro pertanto l’interesse nel settore dimostrato da persone senza scrupoli. In modo sempre più frequente negli ultimi anni, attraverso un’opera di monitoraggio operata dalla LAV e grazie alle segnalazioni giunte alla nostra associazione, è stato possibile denunciare realtà in cui i canili sono strutture sovraffollate, inadatte, prive delle condizioni igienico-sanitarie necessarie, in cui i cani sono malnutriti, senza alcuna assistenza veterinaria, vittime di ogni sorta di maltrattamenti.

Il primo dato impressionante nei canili gestiti per lucro è quello della mortalità, che arriva fino al 60% dei cani ospitati. I casi di maltrattamento sono all’ordine del giorno: in un canile di Noha (LE) sono state folgorate le corde vocali di 190 cani per ovviare all’inquinamento acustico, senza che questo grave fatto abbia poi impedito solo pochi mesi dopo il rinnovo della convenzione. All’interno di questi canili fatiscenti i cani vengono ammassati in anguste gabbie, in manufatti edili incompleti, in recinti superaffollati e coperti solo da tettoie di lamiera. Le cucce e/o i ripari non sono quasi mai presenti, anche le ciotole per il cibo sono spesso un miraggio. Spesso non sono rispettati nemmeno i requisiti minimi per legge, ovvero i 2 metri quadri a cane. Il Decreto parla di brevi periodi di stabulazione, i randagi richiusi nei canili privati ci rimangono tutta la vita.

Sentenza della corte di cassazione: il sovraffolamento è maltrattamento di animali

“Il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all’art. 727 c.p.”. Questo è il principio affermato recentemente dalla Corte di Cassazione in una sentenza (III Sez. pen. sentenza n. 2774 del 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005) a carico di un gestore di un canile per il reato di maltrattamento di animali. La Suprema Corte ha anche affermato che per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura, non occorre che vi siano “lesioni dell’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”. Non solo, ma per la Cassazione, se si percepiscono soldi pubblici per la custodia degli animali, le condizioni di detenzione devono essere particolarmente accurate. Leggi la
sentenza e il commento.

commento_sentenza.pdf (6.67 Kb)
sentenza_cass..pdf (11.05 Kb)

Fonte:
infolav.org(Randagismo) dal sito della L.A.V.

CANILI LAGER

I canili lager sono...

Pubblici. Vengono finanziati con i soldi dei contribuenti.
Inaccessibili. Per la loro natura di strutture private non è possibile per esterni accedere e controllarle.
Malgestiti. L’interesse è il guadagno, non il cane. Gli animali vengono stipati in gabbie anguste, sono privi di cure veterinarie, malnutriti, malati.
Inutili. I cani non vengono dati in adozione. Rappresenterebbe una perdita economica.
LAGER. Puoi vederlo con i tuoi occhi su nolager.com

Cosa abbiamo trovato

Occhi spenti, chiusi per le gravi forme di congiuntivite, pelle squamata, ossa sporgenti a causa dell’avanzato stato di denutrizione questo il ritratto dei cani rinchiusi nei lager nascosti nel nostro paese. Animali costretti a vivere in strutture fatiscenti, rinchiusi in gabbie sovraffollate realizzate con lamiere e reti, celle da cui non escono mai ed in cui vigono condizioni igienico-sanitarie pessime. La permanenza degli escrementi sul pavimento rende l’aria irrespirabile e favorisce il diffondersi di patologie e malattie, l’assenza di zone coperte in cui ripararsi dal freddo e dal caldo indebolisce i cani, la fame e la mancanza di spazio li rende aggressivi e determina casi di violenza e di cannibalismo.

Questo quello che abbiamo trovato nei lager in cui siamo riusciti ad entrare, strutture oggi poste sotto sequestro e con cui abbiamo procedimenti legali in corso: i gestori, grazie alla legge 189/04 rischiamo il carcere.

Purtroppo ci sono ancora molti lager nascosti nel nostro paese, aiutaci ad individuarli e farli chiudere, restituendo una vita dignitosa ai cani imprigionati e punendo i responsabili di questa barbarie; se sei a conoscenza dell’esistenza di una struttura lager, chiama il numero SOS CANILI LAGER: 848.588.544 o compila il form online su www.nolager.com

La tua segnalazione ci consentirà di intraprendere nuove azioni di contrasto finalizzate al sequestro dei canili e a procedimenti legali contro i gestori.

È un lavoro lungo e impegnativo, la nostra possibilità di riuscire ad estirpare radicalmente questo fenomeno criminale, dipenderà dalla forza che i nostri sostenitori ci daranno. Puoi contribuire concretamente a questa campagna con una donazione a sostegno delle nostre azioni.


I canili lager sono uno sporco business: aiutaci a farli chiudere.



Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:


"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce

1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1


Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte legge 189:.parlamento.it/leggi/04189l

L'ABBANDONO E' UN REATO:DENUNCIALO

Chi abbandona un animale commette un reato e in base alla nuova legge 189/04, approvata grazie alla mobilitazione della LAV, oggi può essere punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro.

Se assisti a un caso di abbandono fai sentire la tua voce, e denuncia alle autorità giudiziarie (carabinieri/Polizia di stato/Corpo Forestale/Polizia locale o veterinari ASL) i colpevoli di tali atti. Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla legge e a fermare gli abbandoni.


Porta il tuo cane in vacanza con te, ora sono sempre più numerose le strutture che ospitano cani e le spiagge libere anche per loro.

Di seguito eccone alcune:

ABRUZZO

- Ortona a mare (Chieti): lido Ripari di Giobbe
- In alcuni stabilimenti accesso consentito a cani di piccola taglia.

Il sito sidos.it segnala inoltre:

-Spiaggia di Giulianuova (Teramo) in un tratto.

EMILIA ROMAGNA

- Rimini: accesso consentito in alcuni stabilimenti a cani sotto i 10 kg;

- BAGNO 81 no problem...di Agostini Marco e Luca
Lungomare Tintori 47900 Bellariva di Rimini tel.spiaggia 0541.391908 tel.abitazione 0541.376566
email: bagno81noproblem@libero.it sito: www.bagno81noproblem.altervista.org

Il “BAGNO 81 no problem...” di Rimini è stato autorizzato, dagli Uffici Comunali competenti,  ad allestire un’area attrezzata per l’accoglienza di cani di piccola - media taglia, per un totale di 21 postazioni.
Gli ombrelloni riservati ai cani e ai loro padroni sono distinti da opportuna segnaletica, attorno ad essi è garantita una fascia di rispetto, hanno uno specifico contenitore per i rifiuti, un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette per la raccolta delle deiezioni animali e una zona doccia loro dedicata. Dall’estate 2009, inoltre, sarà allestita anche un’area
recintata.
Il cane deve essere accompagnato dal libretto attestante le regolari vaccinazioni ed è assicurata la reperibilità di un veterinario

- San Mauro Pascoli (Rimini): Bau Bau Beach-stabilimento Grandi Spiagge (tel. 333 8612771, www.grandispiagge.it ).

-Cesenatico: Bagno Wanda Lungomare Ponente 47042 Cesenatico (FC)

-Cesenatico: Bagno Milano P.zza a A. Costa tel e fax 0547/ 673171

-Cesenatico: Bagno Corallo Viale Carducci, Villamarina di Cesenatico Forlì-Cesena Riviera Adriatica tel:0547/86670

RAVENNA.

Il Comune di Ravenna ha individuato alcuni tratti di spiaggia libera in tre località balneari per l'accesso con i cani: Casalborsetti, Lido di Dante e Lido di Classe.
Le aree sono delimitate, segnalate ed attrezzate, con l'indicazione dell'orario di utilizzo (dall'alba al tramonto). Le aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà a cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura. Il regolamento stabilisce che potranno accedere alla spiaggia esclusivamente e cani che sono regolarmente iscritti all'anagrafe canina; dovranno essere tenuti al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato o manifestare aggressività nei confronti di altri cani.
I cani potranno fare il bagno in mare nello specchio di mare antistante i tratti di spiaggia indicati. I rifiuti dovranno essere rimossi a cura del proprietario.
Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.turismo.ra.it/contenuti/index.php?t=mare&id=21&cat= o contattare gli uffici informazione delle località interessate:
I.A.T. Lido di Classe, I.A.T. Lido di Dante (IAT), I.A.T. Casalborsetti (IAT).

Il sito sidos.it segnala inoltre:

-Lido Di Dante (Ravenna) tel 0544/4482111

FRIULI

-Trieste: Baubeach, stabilimento Castelreggio.

Il sito sidos.it segnala inoltre:

-Marina Giulia(Trieste)

LIGURIA

- Alassio (SV): Bagni "La vedetta”;
- Albisola (Savona): Bau Bau Village (tel. 019 481642 o 019 480555);
- Laigueglia (SV): Bagni Capo Mele (Tel. 0182/499200);
- Ospedaletti (Imperia): accesso consentito in un tratto di spiaggia
- Pietra Ligure (SV): spiaggia libera e attrezzata zona Levante.

Il sito sidos.it segnala inoltre:

-Spiagga libera (attrezzata nella zona a levante della città di Savona) Ex colonia Leonessa-Comune di Pietraligure tel 019/629311

-Spiaggia attrezzata (gestita dalla sede di Savona dell'Enpa) Alassio (Savona)

-Bagni Nalutilus-Varazze(Savona)

-Spiaggia attrezzata (adiacente allo stabilimento Baiaverde) Ospedaletti (Imperia)

-Spiaggia attrezzata (lungomare Argentina, vicino al porticciolo) Bordighera(Imperia)

VENETO

- Bibione (Venezia): tratto da via Faro a via Procione;
- Porto di Lugugnana (Venezia): spiaggia di Brussa (vicino a Bibione).

MARCHE

- Recanati: tratto di spiaggia accessibile.

Il sito sidos.it segnala inoltre:

-Spiaggia Fiumarella-Recanati (Macerata) a nord della foce del torrente Fiumarella

-Spiaggia Potenza-Recanati (Macerata) sul lato destro del fiume Potenza

TOSCANA

- Livorno: lungomare Ardenza;
- Antignano (Livorno);
- Piombino (LI): golfo di Baratti spiaggia tra la Perla del Golfo e il Pozzino; località Le Marze; spiaggia in corrispondenza dei macelli pubblici, verso semaforo di Montevento; Spiaggia Lunga nel golfo di Calamoresca; Spiaggia del Canaletto;
- Perelli (LI): tratto di 100 metri dal Porto di Torre del sale verso Follonica;
- Marina di Grosseto (GR): direzione Castiglione della Pescaia.

Il sito sidos.it segnala inoltre:

-Spiaggia del Felciaio vicino alla rotonda dell'Ardenza(Livorno)

LAZIO

- Passoscuro (Roma Fiumicino): Baubeach - il BAUBEACH si trova nell’ultimo tratto di arenile a NORD (destra guardando il mare) della Località Passoscuro, nei pressi del VENOSTA HOTEL . Info: Patrizia Daffinà tel 349 2696461- 06/66562494-335/6793151

Il sito sidos.it segnala inoltre:

-Spiaggia dei gabbiani - Lago di Bracciano

-Spiaggia di Capocotta- Al confine con il Comune di Pomezia

SARDEGNA

- Sant’Antioco (Cagliari): spiaggia Is Prunis
- Cagliari: località Poetto.

Il sito sidos.it segnala inoltre:

-Spiaggia Il Prunis e Coa Quaddus-Sant'Antioco(Cagliari) Stabilimento Ochia tel 348/5275828/9

-BaubauBeach-Spiaggia del Poetto (Cagliari) a 450 mt dal Lido Mediterraneo.

-Litoranea Marina di Sorso(Sassari) tel 079/350093

PUGLIA


- Vieste sul Gargano (Foggia): Fantasy Beach.
- Otranto (LE) tratto di arenile con accesso libero agli animali domestici, in località "Laghi Alimini", accanto alla "Colonia Trieste".

Fonte:Amici di Paco, alcuni stabilimenti balnerai sono tratti dal sito sidos.it

-Altre strutture nel sito viaggiarecolcane.it

-Se desiderate che la vostra stuttura balneare sia aggiunta in questa lista o se siete a conoscenza di strutture che non sono segnalate e desiderate segnalarle comunicatelo QUI

SPOT RADIO E TV CONTRO L' ABBANDONO DEGLI ANIMALI

“CHIAMATE IL MIO AVVOCATO”
La campagna dell'Enpa contro maltrattamento, abbandono e uccisione di animali.

:: “CHIAMATE IL MIO AVVOCATO”. SCARICA LA PAGINA PER LA STAMPA

:: “ORA IN GABBIA VAI TU”. GUARDA LO SPOT TV Un giovane uomo sembra muoversi all'interno di un canile. Ma, dopo un repentino cambio di inquadratura, risulta evidente che siamo in un carcere e che la gabbia è per lui, non per i cani. E', questo, il nuovo spot tv dell'Ente Nazionale Protezione Animali.
:: “E' ORA DI SVEGLIARSI”. ASCOLTA LO SPOT RADIO


:: L'OSSERVATORIO REATI CONTRO GLI ANIMALI (ORCA) DELL'ENPA

::ASCOLTA LO SPOT RADIOFONICO Iniziative: Un'estate senza animali abbandonati

::ADOZIONE A DISTANZA. UN'EMOZIONE VICINA.Iniziative ENPA: Adottando a distanza l'amico (o gli amici) che hai scelto, non solo ne riceverai l'attestato di adozione, la fotografia e la storia, ma aiuterai anche altri animali bisognosi......

Numerosi altri SPOT sull'abbandono degli animali si possono trovare in rete con i principali motori di ricerca.

Altri articoli:

--CIBO PER ANIMALI.Articolo. Guida all'aquisto del cibo per animali per sapere quale marca scegliere e quale boicottare e le motivazioni per optare per l'una o l'altra scelta.Video di investigazione della PETA su una multinazionale molto nota che pratica test invasivi ovvero vivisezione per testare il suo cibo per animali...continua QUI

-Sezione maltrattamento animale

Altri siti:

enpa.it (sito dell'Enpa - Ente nazione protezione animali )

amicidipaco.it Associazione Nazionale per la tutela dei cani.

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