Sullabbandono degli animali si è innestato un giro di affari
stimato intorno ai 500 milioni di euro: alcuni privati hanno
costruito la loro fortuna grazie a convenzioni miliardarie con amministrazioni
locali compiacenti, spesso aggiudicate con gare dappalto al ribasso
dasta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti, veri e propri
lager dove è impedito laccesso a chiunque e da dove i cani
non usciranno mai.
Le strutture pubbliche sono spesso insufficienti o a volte
totalmente inesistenti; in questi casi diventa più semplice per
le amministrazioni incapaci di trovare soluzioni che tengano conto del
rispetto degli animali, dare in appalto esterno a privati la gestione
dei canili. Il contributo economico elargito per ogni cane può
variare da 2 a 7 € al giorno e gli appalti possono arrivare a raggiungere
cifre altissime a volte milionario. Diventa chiaro pertanto linteresse
nel settore dimostrato da persone senza scrupoli. In modo sempre più
frequente negli ultimi anni, attraverso unopera di monitoraggio
operata dalla LAV e grazie alle segnalazioni giunte alla nostra associazione,
è stato possibile denunciare realtà in cui i canili sono
strutture sovraffollate, inadatte, prive delle condizioni igienico-sanitarie
necessarie, in cui i cani sono malnutriti, senza alcuna assistenza veterinaria,
vittime di ogni sorta di maltrattamenti.
Il primo dato impressionante nei canili gestiti per lucro
è quello della mortalità, che arriva fino al 60% dei cani
ospitati. I casi di maltrattamento sono allordine del giorno:
in un canile di Noha (LE) sono state folgorate le corde vocali di 190
cani per ovviare allinquinamento acustico, senza che questo grave
fatto abbia poi impedito solo pochi mesi dopo il rinnovo della convenzione.
Allinterno di questi canili fatiscenti i cani vengono ammassati
in anguste gabbie, in manufatti edili incompleti, in recinti superaffollati
e coperti solo da tettoie di lamiera. Le cucce e/o i ripari non sono
quasi mai presenti, anche le ciotole per il cibo sono spesso un miraggio.
Spesso non sono rispettati nemmeno i requisiti minimi per legge, ovvero
i 2 metri quadri a cane. Il Decreto parla di brevi periodi di stabulazione,
i randagi richiusi nei canili privati ci rimangono tutta la vita.
Sentenza della corte di cassazione: il sovraffolamento
è maltrattamento di animali
Il fatto di avere custoditi i cani in condizioni
di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra
il reato di cui allart. 727 c.p.. Questo è il principio
affermato recentemente dalla Corte di Cassazione in una sentenza (III
Sez. pen. sentenza n. 2774 del 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005) a carico di
un gestore di un canile per il reato di maltrattamento di animali. La
Suprema Corte ha anche affermato che per il reato di detenzione di animali
in condizioni incompatibili con la propria natura, non occorre che vi
siano lesioni dellintegrità fisica, potendo la sofferenza
consistere in soli patimenti. Non solo, ma per la Cassazione,
se si percepiscono soldi pubblici per la custodia degli animali, le
condizioni di detenzione devono essere particolarmente accurate. Leggi
la sentenza e il commento.
Fonte: infolav.org(Randagismo)
dal sito della L.A.V.
CANILI LAGER
I canili lager sono...
Pubblici. Vengono finanziati con i soldi dei contribuenti.
Inaccessibili. Per la loro natura di strutture private non è
possibile per esterni accedere e controllarle. Malgestiti. Linteresse è il guadagno, non il cane.
Gli animali vengono stipati in gabbie anguste, sono privi di cure veterinarie,
malnutriti, malati. Inutili. I cani non vengono dati in adozione. Rappresenterebbe
una perdita economica. LAGER. Puoi vederlo con i tuoi occhi su nolager.com
Cosa abbiamo trovato
Occhi spenti, chiusi per le gravi forme di congiuntivite, pelle squamata,
ossa sporgenti a causa dellavanzato stato di denutrizione questo
il ritratto dei cani rinchiusi nei lager nascosti nel nostro paese.
Animali costretti a vivere in strutture fatiscenti, rinchiusi in gabbie
sovraffollate realizzate con lamiere e reti, celle da cui non escono
mai ed in cui vigono condizioni igienico-sanitarie pessime. La permanenza
degli escrementi sul pavimento rende laria irrespirabile e favorisce
il diffondersi di patologie e malattie, lassenza di zone coperte
in cui ripararsi dal freddo e dal caldo indebolisce i cani, la fame
e la mancanza di spazio li rende aggressivi e determina casi di violenza
e di cannibalismo.
Questo quello che abbiamo trovato nei lager in cui siamo riusciti ad
entrare, strutture oggi poste sotto sequestro e con cui abbiamo procedimenti
legali in corso: i gestori, grazie alla legge 189/04 rischiamo il carcere.
Purtroppo ci sono ancora molti lager nascosti nel nostro paese, aiutaci
ad individuarli e farli chiudere, restituendo una vita dignitosa ai
cani imprigionati e punendo i responsabili di questa barbarie; se sei
a conoscenza dellesistenza di una struttura lager, chiama il numero
SOS CANILI LAGER: 848.588.544 o compila il form online su
www.nolager.com
La tua segnalazione ci consentirà di intraprendere nuove azioni
di contrasto finalizzate al sequestro dei canili e a procedimenti legali
contro i gestori.
I canili lager
sono uno sporco business: aiutaci a farli chiudere.
Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è
inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito
con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche
o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000
a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al
primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza
o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio
per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a
due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di
cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero
se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali).
- Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità
fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni
o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni
o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti
o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi
alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000
a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori
degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui
al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è
sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza
di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata
nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività
medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ",
salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona
animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000
a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti
(Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli,
pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti
od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi,
nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio
nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è
punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000
a 100.000 euro
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali).
- Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non
si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali,
di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense,
di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia
di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche
e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).
- Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono
affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati
con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi
ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è
abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo
IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo
codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 727". Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini
di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale
degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche. Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla
presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia
municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre
norme relative alla protezione degli animali è affidata anche,
con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti
dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate
delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.3.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali. Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni
e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero
della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo
19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i
criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto
in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute
definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente
legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Chi abbandona un animale commette un reato e in base alla nuova legge
189/04, approvata grazie alla mobilitazione della LAV,
oggi può essere punito con larresto fino a un anno o con
unammenda sino a 10.000 euro.
Se assisti a un caso di abbandono fai sentire
la tua voce, e denuncia alle autorità giudiziarie (carabinieri/Polizia
di stato/Corpo Forestale/Polizia locale o veterinari ASL) i colpevoli
di tali atti. Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla
legge e a fermare gli abbandoni.
Porta il tuo cane in
vacanza con te, ora sono sempre più numerose le strutture che
ospitano cani e le spiagge libere anche per loro.
Di seguito eccone
alcune:
ABRUZZO
- Ortona a mare (Chieti): lido Ripari di Giobbe
- In alcuni stabilimenti accesso consentito a cani di piccola taglia.
Il “BAGNO 81 no problem...” di Rimini è stato autorizzato, dagli Uffici Comunali competenti, ad allestire un’area attrezzata per l’accoglienza di cani di piccola - media taglia, per un totale di 21 postazioni.
Gli ombrelloni riservati ai cani e ai loro padroni sono distinti da opportuna segnaletica, attorno ad essi è garantita una fascia di rispetto, hanno uno specifico contenitore per i rifiuti, un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette per la raccolta delle deiezioni animali e una zona doccia loro dedicata. Dall’estate 2009, inoltre, sarà allestita anche un’area
recintata.
Il cane deve essere accompagnato dal libretto attestante le regolari vaccinazioni ed è assicurata la reperibilità di un veterinario
- San Mauro Pascoli (Rimini): Bau Bau Beach-stabilimento
Grandi Spiagge (tel. 333 8612771,
www.grandispiagge.it ).
-Cesenatico: Bagno
Milano P.zza a A. Costa tel e fax
0547/ 673171
-Cesenatico: Bagno
CoralloViale
Carducci, Villamarina di Cesenatico Forlì-Cesena Riviera Adriaticatel:0547/86670
RAVENNA.
Il Comune di Ravenna ha individuato alcuni tratti di spiaggia
libera in tre località balneari per l'accesso con i cani: Casalborsetti,
Lido di Dante e Lido di Classe.
Le aree sono delimitate, segnalate ed attrezzate, con l'indicazione
dell'orario di utilizzo (dall'alba al tramonto). Le aree non sono dotate
di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà a
cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra
e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura.
Il regolamento stabilisce che potranno accedere alla spiaggia esclusivamente
e cani che sono regolarmente iscritti all'anagrafe canina; dovranno
essere tenuti al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato
o manifestare aggressività nei confronti di altri cani.
I cani potranno fare il bagno in mare nello specchio di mare antistante
i tratti di spiaggia indicati. I rifiuti dovranno essere rimossi a cura
del proprietario.
Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.turismo.ra.it/contenuti/index.php?t=mare&id=21&cat=
o contattare gli uffici informazione delle località interessate:
I.A.T. Lido di Classe, I.A.T. Lido di Dante (IAT), I.A.T. Casalborsetti
(IAT).
- Alassio (SV): Bagni "La vedetta;
- Albisola (Savona): Bau Bau Village (tel. 019 481642 o 019 480555);
- Laigueglia (SV): Bagni Capo Mele (Tel. 0182/499200);
- Ospedaletti (Imperia): accesso consentito in un tratto di spiaggia
- Pietra Ligure (SV): spiaggia libera e attrezzata zona Levante.
-Spiaggia Fiumarella-Recanati (Macerata) a nord
della foce del torrente Fiumarella
-Spiaggia Potenza-Recanati (Macerata) sul lato
destro del fiume Potenza
TOSCANA
- Livorno: lungomare Ardenza;
- Antignano (Livorno);
- Piombino (LI): golfo di Baratti spiaggia tra la Perla del Golfo
e il Pozzino; località Le Marze; spiaggia in corrispondenza dei
macelli pubblici, verso semaforo di Montevento; Spiaggia Lunga nel golfo
di Calamoresca; Spiaggia del Canaletto;
- Perelli (LI): tratto di 100 metri dal Porto di Torre del sale
verso Follonica; - Marina di Grosseto (GR): direzione Castiglione della Pescaia.
-Spiaggia del Felciaio vicino alla rotonda dell'Ardenza(Livorno)
LAZIO
- Passoscuro (Roma Fiumicino): Baubeach - il BAUBEACH
si trova nellultimo tratto di arenile a NORD (destra guardando
il mare) della Località Passoscuro, nei pressi del VENOSTA HOTEL
. Info: Patrizia Daffinà tel 349 2696461- 06/66562494-335/6793151
-Spiaggia Il Prunis e Coa Quaddus-Sant'Antioco(Cagliari)
Stabilimento Ochia tel 348/5275828/9
-BaubauBeach-Spiaggia del Poetto (Cagliari) a 450
mt dal Lido Mediterraneo.
-Litoranea Marina di Sorso(Sassari) tel 079/350093
PUGLIA
- Vieste sul Gargano (Foggia): Fantasy Beach.
- Otranto (LE) tratto di arenile con accesso libero agli animali domestici,
in località "Laghi Alimini", accanto alla "Colonia
Trieste".
-Se desiderate che la vostra stuttura balneare sia aggiunta
in questa lista o se siete a conoscenza di strutture che non sono segnalate
e desiderate segnalarle comunicatelo QUI
SPOT RADIO E TV CONTRO L' ABBANDONO
DEGLI ANIMALI
CHIAMATE IL MIO AVVOCATO
La campagna dell'Enpa
contro maltrattamento, abbandono e uccisione di animali.
::ADOZIONE
A DISTANZA. UN'EMOZIONE VICINA.Iniziative ENPA: Adottando
a distanza l'amico (o gli amici) che hai scelto, non solo ne riceverai
l'attestato di adozione, la fotografia e la storia, ma aiuterai anche
altri animali bisognosi......
Numerosi altri SPOT sull'abbandono degli animali
si possono trovare in rete con i principali motori di ricerca.
Altri articoli:
--CIBO
PER ANIMALI.Articolo. Guida all'aquisto del cibo per
animali per sapere quale marca scegliere e quale boicottare e le motivazioni
per optare per l'una o l'altra scelta.Video di investigazione della
PETA su una multinazionale molto nota che pratica test invasivi ovvero
vivisezione per testare il suo cibo per animali...continua QUI
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